Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice deve redigere prima di iniziare i lavori in un cantiere temporaneo o mobile. È previsto dall'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e i suoi contenuti minimi sono fissati dall'Allegato XV, punto 3.2 dello stesso decreto. In questa guida operativa vediamo passo-passo come redigere un POS conforme, completo e difendibile in caso di verifica ispettiva.
L'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08 definisce il POS come«il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a)». Tradotto: è la valutazione dei rischi (ex art. 17 e 28) calata sul singolo cantiere, non un documento generico riusabile come un timbro.
L'obbligo ricade sul datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, comprese le imprese subappaltatrici. Anche un lavoratore autonomo che operi in cantiere come impresa esecutrice rientra negli obblighi quando le condizioni dell'art. 96 lo richiedono. Il datore di lavoro può farsi assistere dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o da consulenti qualificati, ma la responsabilità della redazione e della firma resta in capo al datore di lavoro.
Il POS è obbligatorio per ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile (art. 89 c.1 lett. a), indipendentemente dalla presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Va redatto prima dell'inizio delle lavorazioni e va trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), quando nominato, che ne verifica l'idoneità ai sensi dell'art. 92 c.1 lett. b).
Inserisci ragione sociale, sede legale, P.IVA, codice fiscale, posizioni INPS / INAIL / Cassa Edile, oltre ai dati del cantiere (committente, indirizzo, data presunta di inizio e durata). Sono i primi elementi richiesti dall'Allegato XV punto 3.2.1 lettera a) e b).
Indica i nominativi di: datore di lavoro, RSPP, medico competente (se nominato), RLS o RLST, addetti antincendio e primo soccorso, preposti e direttore tecnico di cantiere. Sono richiesti dall'Allegato XV punto 3.2.1 lettera c) e d).
Per ciascuna lavorazione (es. scavi, opere strutturali, montaggio ponteggi, finiture) descrivi le fasi di lavoro, le attrezzature usate e i lavoratori coinvolti. È il cuore del POS: la genericità è il difetto più contestato dagli organi di vigilanza.
Per ogni fase identifica i rischi (caduta dall'alto, seppellimento, elettrico, rumore, vibrazioni, MMC, chimico, interferenze, ecc.) e valutali con un metodo riconosciuto (es. matrice Probabilità × Danno). Indica le misure di prevenzione e protezione adottate, sia collettive sia individuali.
Elenca macchine e attrezzature con marcatura CE, dichiarazioni di conformità e ultime verifiche periodiche. Per le sostanze pericolose allega le schede di sicurezza (SDS) e indica i rischi chimici valutati ai sensi del Titolo IX.
Per ogni gruppo omogeneo di lavoratori indica i DPI necessari (categoria, marcatura CE, riferimenti normativi) e specifica per quale lavorazione vanno indossati. La consegna documentata e la formazione sull'uso sono richieste dagli artt. 77 e 78.
Allega o elenca gli attestati di formazione generale e specifica (art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011), formazione preposti, addetti antincendio (D.M. 02/09/2021) e primo soccorso (D.M. 388/2003). Indica l'idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente quando dovuta.
Definisci procedure di emergenza, vie di esodo, presidi antincendio, cassetta di primo soccorso, numeri utili e modalità di chiamata dei soccorsi. Descrivi infine l'organizzazione del cantiere: viabilità, aree di stoccaggio, baraccamenti, servizi igienici.
L'Allegato XV elenca tassativamente cosa il POS deve contenere. In forma sintetica:
L'elenco completo è quello del punto 3.2.1, lettere da a) a j) dell'Allegato XV; ogni voce omessa è un punto debole in caso di verifica.
Il POS è il documento dell'impresa esecutrice; il PSC è il documento del committente, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) quando ricorrono le condizioni dell'art. 90 c.3. Quando è presente il PSC, il POS deve essere complementare e di dettagliorispetto ad esso (Allegato XV, punto 3.2.1 lettera g).
L'art. 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di redigere il POS. La relativa sanzione è prevista dall'art. 159, comma 1 dello stesso decreto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi aggiornati dal Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023). La mancata trasmissione al CSE può inoltre comportare la sospensione dei lavori.
Redigere un POS conforme significa partire dalle lavorazioni reali del cantiere e costruire intorno ad esse rischi, misure, DPI, formazione e procedure di emergenza. Un POS generico è peggio di un POS assente: dà l'illusione della conformità senza tutelare nessuno. Per questo Kaelix guida il compilatore passo-passo rispettando l'ordine dell'Allegato XV.
Il POS deve essere redatto dal datore di lavoro di ogni impresa esecutrice che opera in cantiere, comprese le imprese subappaltatrici. La definizione è contenuta nell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/2008. La responsabilità della firma resta sempre in capo al datore di lavoro, anche quando si avvale di RSPP o consulenti.
Il POS è obbligatorio per ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile, come definito dall'art. 89 del D.Lgs 81/08. Va redatto prima dell'inizio dei lavori e, quando è nominato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), va trasmesso a quest'ultimo per la verifica di idoneità ai sensi dell'art. 92.
I contenuti minimi sono fissati dall'Allegato XV, punto 3.2.1 del D.Lgs 81/08 e comprendono: dati identificativi dell'impresa, mansioni dei lavoratori, descrizione delle attività, elenco di macchine e ponteggi, sostanze pericolose con relative schede, esito della valutazione del rumore, misure di prevenzione, procedure complementari al PSC, DPI forniti e documentazione di formazione e informazione.
Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione su incarico del committente, quando ricorrono le condizioni dell'art. 90 c.3 del D.Lgs 81/08. Il POS è invece il documento dell'impresa esecutrice e, quando il PSC è presente, deve essere complementare e di dettaglio rispetto ad esso (Allegato XV, punto 3.2.1 lettera g).
L'art. 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di redigere il POS. La sanzione è prevista dall'art. 159, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi aggiornati dal Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023). La mancata trasmissione al CSE può inoltre comportare la sospensione dei lavori.
Sì. Il POS va aggiornato ogni volta che cambiano le lavorazioni, le attrezzature, l'organizzazione del cantiere o le figure della sicurezza, e comunque quando il PSC viene modificato. Ogni revisione deve essere datata e ritrasmessa al CSE quando nominato.