Come fare un Piano Operativo di Sicurezza (POS): guida 2026

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice deve redigere prima di iniziare i lavori in un cantiere temporaneo o mobile. È previsto dall'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e i suoi contenuti minimi sono fissati dall'Allegato XV, punto 3.2 dello stesso decreto. In questa guida operativa vediamo passo-passo come redigere un POS conforme, completo e difendibile in caso di verifica ispettiva.

Cos'è il POS in sintesi

L'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08 definisce il POS come«il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a)». Tradotto: è la valutazione dei rischi (ex art. 17 e 28) calata sul singolo cantiere, non un documento generico riusabile come un timbro.

Chi deve redigerlo

L'obbligo ricade sul datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, comprese le imprese subappaltatrici. Anche un lavoratore autonomo che operi in cantiere come impresa esecutrice rientra negli obblighi quando le condizioni dell'art. 96 lo richiedono. Il datore di lavoro può farsi assistere dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o da consulenti qualificati, ma la responsabilità della redazione e della firma resta in capo al datore di lavoro.

Quando è obbligatorio

Il POS è obbligatorio per ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile (art. 89 c.1 lett. a), indipendentemente dalla presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Va redatto prima dell'inizio delle lavorazioni e va trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), quando nominato, che ne verifica l'idoneità ai sensi dell'art. 92 c.1 lett. b).

Gli 8 passi per redigere un POS conforme

1. Raccogli i dati anagrafici dell'impresa e del cantiere

Inserisci ragione sociale, sede legale, P.IVA, codice fiscale, posizioni INPS / INAIL / Cassa Edile, oltre ai dati del cantiere (committente, indirizzo, data presunta di inizio e durata). Sono i primi elementi richiesti dall'Allegato XV punto 3.2.1 lettera a) e b).

2. Mappa le figure della sicurezza

Indica i nominativi di: datore di lavoro, RSPP, medico competente (se nominato), RLS o RLST, addetti antincendio e primo soccorso, preposti e direttore tecnico di cantiere. Sono richiesti dall'Allegato XV punto 3.2.1 lettera c) e d).

3. Descrivi le lavorazioni che svolgerai in cantiere

Per ciascuna lavorazione (es. scavi, opere strutturali, montaggio ponteggi, finiture) descrivi le fasi di lavoro, le attrezzature usate e i lavoratori coinvolti. È il cuore del POS: la genericità è il difetto più contestato dagli organi di vigilanza.

4. Valuta i rischi specifici di ogni lavorazione

Per ogni fase identifica i rischi (caduta dall'alto, seppellimento, elettrico, rumore, vibrazioni, MMC, chimico, interferenze, ecc.) e valutali con un metodo riconosciuto (es. matrice Probabilità × Danno). Indica le misure di prevenzione e protezione adottate, sia collettive sia individuali.

5. Censisci attrezzature, mezzi d'opera, sostanze

Elenca macchine e attrezzature con marcatura CE, dichiarazioni di conformità e ultime verifiche periodiche. Per le sostanze pericolose allega le schede di sicurezza (SDS) e indica i rischi chimici valutati ai sensi del Titolo IX.

6. Definisci i DPI per mansione e per lavorazione

Per ogni gruppo omogeneo di lavoratori indica i DPI necessari (categoria, marcatura CE, riferimenti normativi) e specifica per quale lavorazione vanno indossati. La consegna documentata e la formazione sull'uso sono richieste dagli artt. 77 e 78.

7. Documenta formazione, informazione e sorveglianza sanitaria

Allega o elenca gli attestati di formazione generale e specifica (art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011), formazione preposti, addetti antincendio (D.M. 02/09/2021) e primo soccorso (D.M. 388/2003). Indica l'idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente quando dovuta.

8. Pianifica emergenza, primo soccorso e gestione del cantiere

Definisci procedure di emergenza, vie di esodo, presidi antincendio, cassetta di primo soccorso, numeri utili e modalità di chiamata dei soccorsi. Descrivi infine l'organizzazione del cantiere: viabilità, aree di stoccaggio, baraccamenti, servizi igienici.

Contenuti minimi obbligatori (Allegato XV, punto 3.2.1)

L'Allegato XV elenca tassativamente cosa il POS deve contenere. In forma sintetica:

  • dati identificativi dell'impresa esecutrice;
  • specifiche mansioni svolte in cantiere da ciascun lavoratore;
  • descrizione dell'attività di cantiere, modalità organizzative e turni di lavoro;
  • elenco di ponteggi, opere provvisionali, macchine e impianti utilizzati;
  • elenco delle sostanze e preparati pericolosi con relative schede di sicurezza;
  • esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC, quando presente;
  • procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;
  • elenco dei DPI forniti ai lavoratori in cantiere;
  • documentazione di informazione e formazione fornita ai lavoratori.

L'elenco completo è quello del punto 3.2.1, lettere da a) a j) dell'Allegato XV; ogni voce omessa è un punto debole in caso di verifica.

POS e PSC: che rapporto c'è

Il POS è il documento dell'impresa esecutrice; il PSC è il documento del committente, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) quando ricorrono le condizioni dell'art. 90 c.3. Quando è presente il PSC, il POS deve essere complementare e di dettagliorispetto ad esso (Allegato XV, punto 3.2.1 lettera g).

Errori da evitare

  • POS copia-incolla: contenuti non riferiti al cantiere reale sono il primo motivo di non conformità.
  • Valutazione rumore mancante: la lettera f) del punto 3.2.1 la richiede esplicitamente.
  • Lavorazioni descritte solo per titolo, senza rischi e misure correlate.
  • Nessun coordinamento con il PSC quando questo è obbligatorio.
  • Mancata firma del datore di lavoro o assenza della data di redazione e revisione.

Sanzioni in caso di POS mancante o inidoneo

L'art. 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di redigere il POS. La relativa sanzione è prevista dall'art. 159, comma 1 dello stesso decreto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi aggiornati dal Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023). La mancata trasmissione al CSE può inoltre comportare la sospensione dei lavori.

Conclusione

Redigere un POS conforme significa partire dalle lavorazioni reali del cantiere e costruire intorno ad esse rischi, misure, DPI, formazione e procedure di emergenza. Un POS generico è peggio di un POS assente: dà l'illusione della conformità senza tutelare nessuno. Per questo Kaelix guida il compilatore passo-passo rispettando l'ordine dell'Allegato XV.

Domande frequenti

Chi deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)?

Il POS deve essere redatto dal datore di lavoro di ogni impresa esecutrice che opera in cantiere, comprese le imprese subappaltatrici. La definizione è contenuta nell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/2008. La responsabilità della firma resta sempre in capo al datore di lavoro, anche quando si avvale di RSPP o consulenti.

Quando è obbligatorio il POS?

Il POS è obbligatorio per ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile, come definito dall'art. 89 del D.Lgs 81/08. Va redatto prima dell'inizio dei lavori e, quando è nominato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), va trasmesso a quest'ultimo per la verifica di idoneità ai sensi dell'art. 92.

Quali sono i contenuti minimi obbligatori del POS?

I contenuti minimi sono fissati dall'Allegato XV, punto 3.2.1 del D.Lgs 81/08 e comprendono: dati identificativi dell'impresa, mansioni dei lavoratori, descrizione delle attività, elenco di macchine e ponteggi, sostanze pericolose con relative schede, esito della valutazione del rumore, misure di prevenzione, procedure complementari al PSC, DPI forniti e documentazione di formazione e informazione.

Che differenza c'è tra POS e PSC?

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione su incarico del committente, quando ricorrono le condizioni dell'art. 90 c.3 del D.Lgs 81/08. Il POS è invece il documento dell'impresa esecutrice e, quando il PSC è presente, deve essere complementare e di dettaglio rispetto ad esso (Allegato XV, punto 3.2.1 lettera g).

Cosa succede se il POS non è conforme o è mancante?

L'art. 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di redigere il POS. La sanzione è prevista dall'art. 159, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi aggiornati dal Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023). La mancata trasmissione al CSE può inoltre comportare la sospensione dei lavori.

Il POS deve essere aggiornato?

Sì. Il POS va aggiornato ogni volta che cambiano le lavorazioni, le attrezzature, l'organizzazione del cantiere o le figure della sicurezza, e comunque quando il PSC viene modificato. Ogni revisione deve essere datata e ritrasmessa al CSE quando nominato.