POS, PSC, PSS, PiMUS, DUVRI: cinque acronimi che ricorrono nella sicurezza cantieri (D.Lgs. 81/08) e che spesso vengono confusi anche da addetti ai lavori. In questa guida vediamo chi deve redigere ciascun documento, quando è obbligatorio ecome si relazionano tra loro.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili.
È la confusione più frequente. Il PSC è il documento del cantiere, prodotto dal committente/CSP e uno solo: coordina i rischi tra tutte le imprese. Il POS è il documento di ogni singola impresa esecutrice, calato sulle proprie lavorazioni: se in cantiere operano 4 imprese, ci sono 4 POS diversi e 1 PSC. I POS devono essere coerenti con il PSC, che prevale in caso di conflitto.
Art. 90 c.3: il PSC è obbligatorio nei cantieri in cui è prevista lapresenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il committente o il responsabile dei lavori nomina il CSP contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Le soglie di entità presunta dei lavori (uomini-giorno) rilevano solo per la notifica preliminare (Allegato XII).
Nei lavori pubblici il PSS è ammesso solo quando non è previsto il PSC e i lavori sono affidati con procedura semplificata. Lo redige l'impresa appaltatrice e ha contenuti analoghi a un PSC, ma riferiti alla sola impresa esecutrice principale.
Ogni cantiere con ponteggio metallico fisso richiede un PiMUS. Va redatto dal datore di lavoro dell'impresa che monta il ponteggio (anche se è un subappaltatore specializzato) e va tenuto in cantiere a disposizione del responsabile, del CSE e degli organi di vigilanza.
Il DUVRI non si applica ai cantieri (art. 26 c.3-bis). Riguarda gli appalti civili: pulizie, manutenzioni, servizi presso sedi del committente. Negli appalti di cantiere edile non serve: in loro vece valgono POS e PSC.
Stai lavorando in un cantiere temporaneo/mobile?
Kaelix è un software cloud per la gestione documentale della sicurezza cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08. Oggi copre la redazione del POS con editor guidato, libreria rischi/DPI, matrice P×D Namirial, gestione subappaltatori, scadenze DURC e cassetto digitale. PSC, PSS e DUVRI sono in roadmap. La piattaforma blocca la generazione del PDF se i campi obbligatori dell'Allegato XV mancano, evitando i POS copia-incolla che gli ispettori riconoscono al volo.
Il PSC è il piano del cantiere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (uno solo per cantiere). Il POS è il piano della singola impresa esecutrice (uno per ogni impresa che lavora in cantiere). I POS devono essere coerenti con il PSC, che prevale.
Il PSC è obbligatorio (art. 90 c.3 D.Lgs. 81/08) ogni volta che in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. Il committente nomina il CSP contestualmente all'incarico di progettazione.
Di norma no (art. 96 c.1 lett. g): il lavoratore autonomo senza dipendenti non è tenuto a redigere il POS, ma deve applicare le misure dell'art. 21 e rispettare le indicazioni del CSE.
No. Il DUVRI (art. 26) non si applica ai cantieri temporanei o mobili (art. 26 c.3-bis). In cantiere valgono POS e PSC. Il DUVRI riguarda gli appalti di servizi presso le sedi del committente.
Il PiMUS è redatto dal datore di lavoro dell'impresa che monta, usa o smonta il ponteggio metallico fisso (art. 134 e Allegato XXII). Va tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.