Dal 1° ottobre 2024 è entrata in vigore lapatente a crediti per l'edilizia, introdotta dall'art. 27 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 19/2024 (PNRR 4) e attuata dal D.M. 132/2024. È il nuovo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Vediamo cos'è, chi deve averla, come si ottiene e come si perdono i crediti.
È una credenziale digitale obbligatoria rilasciata dall'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) tramite il portale dedicato. Ogni impresa o lavoratore autonomo parte con 30 crediti, che possono salire fino a un massimo di 100 in base a anzianità, formazione aggiuntiva e investimenti in salute e sicurezza.
L'obbligo riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 c.1 lett. a del D.Lgs. 81/08. Sono escluse le imprese che si limitano a forniture o prestazioni di natura intellettuale (progettisti, consulenti), le imprese in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.
I crediti vengono decurtati da provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato, ordinanze ingiunzione non opposte) per:
Sotto 15 crediti l'impresa non può più operare in cantieri, fatto salvo il completamento delle lavorazioni in corso.
I crediti decurtati possono essere reintegrati attraverso:
Il committente o l'impresa affidataria deve verificarela patente di tutti i subappaltatori prima dell'ingresso in cantiere (art. 90 c.9 lett. b-bis). La verifica avviene tramite il portale INL ed è ammessa la stampa o l'esibizione digitale. L'omessa verifica costituisce illecito amministrativo a carico del committente.
La patente a crediti non sostituisce il POS, anzi la sua validità presuppone la corretta redazione del POS e dei documenti obbligatori. La perdita di crediti per omesso POS è una delle cause più frequenti nei primi mesi di applicazione.
Kaelix raccoglie e tiene aggiornati i documenti che vengono richiesti durante le ispezioni e che alimentano lo "stato di salute" della tua patente: POS per ogni cantiere, DURC con scadenza monitorata, certificazioni di formazione del personale, visite mediche, idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori. Il Cassetto digitale e il Portale Upload per i partner esterniriducono il rischio di esibire documenti scaduti durante una verifica.
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantieri temporanei o mobili (art. 89 c.1 lett. a D.Lgs. 81/08), tranne chi possiede SOA di classifica III o superiore e chi svolge solo forniture o prestazioni intellettuali.
All'attivazione la patente ha 30 crediti. Possono salire fino a 100 in base ad anzianità d'iscrizione alla CCIAA, formazione aggiuntiva, investimenti in sicurezza e adozione di modelli organizzativi (ISO 45001 o asseverazione UNI INAIL).
L'impresa non può più operare nei cantieri, salvo il completamento dei lavori già in corso al momento della decurtazione. Per tornare operativa deve seguire i corsi di reintegro presso enti accreditati.
Sì. L'art. 90 c.9 lett. b-bis impone al committente o all'impresa affidataria la verifica della patente prima dell'ingresso in cantiere. L'omessa verifica costituisce illecito amministrativo.
Sì, fino a 15 crediti tramite corsi di formazione riconosciuti dalla Commissione Consultiva Permanente, e ulteriormente attraverso investimenti in sicurezza e adesione a sistemi di gestione certificati.